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Regolamento della Giunta delle elezioni

Capo II: procedimento per la verifica dei risultati elettorali
  • Art. 13

    1. Qualora la Giunta deliberi la contestazione di una elezione, il Presidente della Giunta fissa il giorno e l'ora della seduta pubblica, dandone comunicazione alle parti. Dal giorno della comunicazione alle parti a quello della seduta pubblica devono trascorrere almeno venti giorni; la data fissata non può essere differita, salvo casi di forza maggiore.

    2. Sino al quinto giorno antecedente la seduta pubblica le parti possono depositare nuovi documenti o deduzioni; sino al terzo giorno esse possono prendere visione, presso la segreteria della Giunta, dei documenti depositati dalle controparti nonché della restante documentazione agli atti. La Giunta non tiene conto dei documenti depositati oltre il termine.

    3. Le sedute della Giunta in sede di esame della contestazione sono pubbliche, di esse viene redatto un resoconto stenografico, e per esse si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 64 del Regolamento della Camera. Il Presidente dirige la discussione e disciplina l'udienza.

    4. Il relatore espone in apertura di seduta i fatti e le questioni senza esprimere giudizi. Le parti o i loro rappresentanti hanno facoltà di intervenire e, quindi, di replicare per una volta.

    5. Ciascuna delle parti può farsi assistere in udienza da non più di un rappresentante. I deputati non possono rappresentare le parti innanzi alla Giunta.

    6. Al termine della discussione la seduta pubblica è sospesa e la Giunta si riunisce immediatamente in camera di consiglio per assumere, senza intervalli o sospensioni, la deliberazione.

    7. Alla riunione in camera di consiglio partecipano i componenti della Giunta che sono stati presenti all'udienza pubblica per tutta la sua durata.

    8, Al termine della discussione in camera di consiglio il Presidente comunica in seduta pubblica la deliberazione assunta: questa consiste nella proposta all'Assemblea di annullamento, decadenza o convalida dell'elezione contestata.

    9. Qualora la deliberazione assunta non sia definitiva, si applicano nuovamente le facoltà, le procedure e i termini di cui ai commi 1 e 2. Non possono partecipare alla camera di consiglio delle sedute pubbliche successive componenti della Giunta che non siano stati presenti alla prima seduta.

    10. La deliberazione definitiva è oggetto di relazione scritta, che è presentata all'Assemblea entro venti giorni dalla seduta pubblica in cui è stata assunta.

    11. E' ammessa la presentazione all'Assemblea di relazioni di minoranza.